domanda di ammissione da presentarsi presso il Consiglio Notarile del Distretto cui è iscritto il Notaio il cui studio verrà frequentato per far pratica notarile. Su richiesta dell’interessato spetta al Consiglio Notarile la designazione del Notaio presso cui effettuare la pratica (D.Lgs 24 aprile 2006 n. 166);
pagamento di una tassa e dichiarazione del Notaio di accettazione alla pratica;
delibera del Consiglio Notarile di ammissione alla pratica;
durata della pratica (D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166):
18 mesi di cui almeno 1 anno continuativamente dopo la laurea e sei mesi anche nell’ultimo anno del corso di laurea;
8 mesi per i funzionari dell’ordine giudiziario e per gli avvocati in esercizio da almeno un anno;
Il periodo di pratica si deve comunque completare entro 30 mesi dall’iscrizione ed in caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato;
prove scritte sempre in Roma su tre giorni riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. Gli elaborati saranno valutati complessivamente e non più singolarmente. Per la composizione della commissione esaminatrice, lo svolgimento delle prove scritte, la correzione delle stesse v. artt. 9, 10 e 11 D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166.
prove orali per coloro che hanno superato la prova scritta:
diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di Notaio;
disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
disposizioni concernenti i tributi sugli affari;
la nomina a notaio con la relativa assegnazione della sede avviene mediante decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.